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Nuovo Regolamento Imballaggi – PPWR

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Guida agli obblighi iniziali del Regolamento UE 2025/40 - PPWR

Una panoramica degli obblighi introdotti dal regolamento PPWR previsti dal 12 agosto 2026

Regolamento UE 2025/40 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, punta a armonizzare le norme nel mercato interno promuovendo la sostenibilità. Gli operatori economici dovranno garantire la conformità tecnica dei prodotti e aderire a sistemi di responsabilità estesa del produttore entro scadenze precise.

OBBLIGHI

A partire dal 12 agosto 2026, data di generale applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), entrano ufficialmente alcuni obblighi vincolanti per gli operatori economici della filiera del packaging:

1. Restrizioni e limiti stringenti sui PFAS (Art. 5, par. 5)

Gli imballaggi a contatto con gli alimenti (MOCA) non possono più essere immessi sul mercato dell’Unione se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazioni pari o superiori ai seguenti limiti di sicurezza:

  • 25 ppb per i singoli PFAS misurati con analisi mirate (con esclusione dei PFAS polimerici).
  • 250 ppb per la somma dei PFAS misurati come somma di analisi mirate, eventualmente previa degradazione dei precursori (con esclusione dei PFAS polimerici).
  • 50 ppm per i PFAS totali, inclusi quelli polimerici. Se il fluoro totale rilevato supera i 50 mg/kg, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle deve fornire su richiesta una prova della quantità di fluoro misurata come contenuto di PFAS o non-PFAS per completare la documentazione tecnica.

2. Soglie per i metalli pesanti (Art. 5, par. 4)

  • La somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei loro componenti non deve superare i 100 mg/kg. Questa conformità deve essere obbligatoriamente integrata e dimostrata all’interno della documentazione tecnica.

3. Valutazione e Dichiarazione di Conformità UE (Artt. 15, 38, 39)

Tutti gli imballaggi immessi sul mercato a partire da questa data devono rispettare le procedure formali di attestazione della conformità:

  • I fabbricanti (incluso chi fa progettare o fabbricare imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale) hanno l’obbligo legale di eseguire la procedura di valutazione della conformità (Art. 38), redigere la documentazione tecnica (Allegato VII) e compilare una Dichiarazione di Conformità UE scritta (Allegato VIII).
  • Tale documentazione deve essere conservata e resa disponibile alle autorità per 5 anni in caso di imballaggi monouso e per 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili.
  • Gli importatori hanno l’obbligo di verificare, prima dell’immissione sul mercato, che il fabbricante abbia eseguito la valutazione di conformità, redatto la documentazione tecnica ed etichettato correttamente l’imballaggio.
  • I distributori devono esercitare la dovuta diligenza verificando l’etichettatura dell’imballaggio e accertandosi che il produttore soggetto a responsabilità estesa (EPR) sia regolarmente iscritto al registro nazionale dei produttori.

4. Tracciabilità e rintracciabilità degli operatori (Art. 22)

  • Tutti gli operatori economici (fabbricanti, fornitori, importatori, distributori e gestori di logistica) devono essere in grado di identificare e comunicare alle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, l’identità di chi ha fornito loro imballaggi (o prodotti imballati) e di chi li ha ricevuti.
  • Tali informazioni di tracciabilità devono essere conservate e fornite per un periodo di 5 anni per gli imballaggi monouso e di 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili.

Per garantire la conformità degli imballaggi al Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), l’Articolo 16 stabilisce l’obbligo legale per i fornitori di trasmettere ai fabbricanti tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del packaging.

Di seguito sono indicati i test analitici, le prove e le certificazioni specifiche che le aziende devono richiedere ai propri fornitori, suddivisi per requisiti normativi e scadenze:

1. Test sulle Sostanze Preoccupanti (Applicabili dal 12 Agosto 2026)

Test PFAS (obbligatorio per imballaggi a contatto con alimenti – MOCA):

È necessario richiedere rapporti di prova analitica che certifichino il rispetto di tre limiti di concentrazione cumulativi:

    1. Concentrazione inferiore a 25 ppb per i singoli PFAS misurati con analisi mirate (escludendo i PFAS polimerici).
    2. Concentrazione inferiore a 250 ppb per la somma dei PFAS misurati con analisi mirate (escludendo i PFAS polimerici).
    3. Concentrazione inferiore a 50 ppm per i PFAS totali (inclusi i polimerici).

Nota operativa sul fluoro totale: Se i test del fornitore rilevano un valore di fluoro totale superiore a 50 mg/kg, il fornitore è obbligato a fornire su richiesta una prova analitica che specifichi se tale fluoro derivi da sostanze PFAS o non-PFAS, al fine di completare la documentazione tecnica.

Test dei Metalli Pesanti (applicabile a tutti gli imballaggi):

Richiedere rapporti di prova che attestino che la somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non supera i 100 mg/kg (100 ppm).

Nota sulla frequenza dei test: I test analitici sulle sostanze chimiche (specialmente PFAS) non vanno fatti una sola volta, ma devono essere ripetuti periodicamente con la frequenza necessaria a garantire la conformità.

Prove di Riciclabilità (Criteri “Design for Recycling” – dal 1° Gennaio 2030)

Sebbene i criteri e i metodi di prova armonizzati ufficiali a livello UE saranno definiti dalla Commissione entro il 2028, le aziende devono già iniziare a mappare il proprio portafoglio. È necessario richiedere ai fornitori:

  • Scheda di ecodesign e specifiche dei componenti: Informazioni dettagliate sulla composizione di ogni elemento dell’imballaggio (corpo, etichette, inchiostri, colle, chiusure).
  • Verifica di compatibilità con la selezione e il riciclo: Prove o autovalutazioni basate sulle principali linee guida industriali e nazionali esistenti (es. CEFLEX per gli imballaggi flessibili, RecyClass o EPBP per la plastica, Aticelca 501/502 per carta e cartone, o la piattaforma Progettare Riciclo del CONAI).
  • Dati sui componenti critici: Certificazione che gli inchiostri non contengano sostanze inibitrici (es. evitare coloranti a base di nerofumo che assorbono l’infrarosso NIR nei centri di selezione) e che gli adesivi utilizzati siano facilmente separabili o idrolavabili (wash-off).

Certificazioni per Imballaggi Compostabili (dal 12 Febbraio 2028)

Per i formati per cui la compostabilità industriale sarà obbligatoria (bustine di tè, cialde caffè in materiale morbido, bollini adesivi per ortofrutta):

  • Certificato di conformità EN 13432: Richiedere la certificazione rilasciata da un ente terzo accreditato che attesti la conformità allo standard europeo EN 13432 per il recupero tramite compostaggio industriale.

Prove di idoneità e tracciabilità del Contenuto Riciclato (dal 1° Gennaio 2030)

Per gli imballaggi che contengono plastica riciclata post-consumo:

  • Certificati di tracciabilità della Catena di Custodia: Richiedere certificazioni rilasciate da schemi terzi riconosciuti (es. ISCC Plus o RecyClass) per attestare l’effettiva percentuale e l’origine post-consumo del polimero riciclato.
  • Idoneità al contatto alimentare (Reg. UE 2022/1616): Nel caso di plastica riciclata destinata a MOCA (es. rPET per vaschette o bottiglie), richiedere la documentazione di conformità che riporti il codice dell’impianto di decontaminazione registrato a livello europeo (CMSS, RON, RIN) e l’attestazione di idoneità rilasciata dall’EFSA.

Documentazione per la Riduzione al Minimo (dal 1° Gennaio 2030)

  • Fascicolo di valutazione del peso e del volume minimi: Richiedere al fornitore i risultati dei test, delle simulazioni o dei calcoli matematici (in linea con l’Allegato IV del Regolamento) che dimostrino che l’imballaggio è stato progettato riducendo al minimo indispensabile il peso e lo spessore del materiale, giustificando qualsiasi spessore aggiuntivo solo in base a requisiti di sicurezza o logistica.

IL FABBRICANTE

Secondo il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), la figura del fabbricante (manufacturer) è definita in modo estremamente preciso per stabilire chi sia il soggetto legalmente responsabile della conformità degli imballaggi immessi sul mercato.

La normativa articola questa definizione in quattro casistiche principali:

Il fabbricante è qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica fisicamente imballaggi o prodotti imballati.

Se un soggetto fa progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, tale soggetto è considerato a tutti gli effetti il fabbricante. Questo avviene indipendentemente dal fatto che sull’imballaggio sia visibile un altro marchio commerciale. Di conseguenza, le aziende che vendono prodotti a marchio proprio (es. private label o marchi del distributore) assumono l’intera responsabilità legale del fabbricante.

Per evitare di sovraccaricare le realtà più piccole, il regolamento prevede un’importante eccezione: se il soggetto che fa progettare o fabbricare l’imballaggio a proprio nome o marchio rientra nella definizione di microimpresa (meno di 10 addetti e fatturato o bilancio annuo ≤ 2 milioni di euro) e il fornitore che gli vende l’imballaggio si trova nello stesso Stato membro, la qualifica e i relativi obblighi di fabbricante si trasferiscono in capo al fornitore che ha venduto l’imballaggio.

Un importatore o un distributore viene considerato a tutti gli effetti un fabbricante (e deve quindi adempiere a tutti gli obblighi dell’Articolo 15, come la valutazione di conformità) nei seguenti casi:

  • Se immette sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale.
  • Se modifica un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità con i requisiti del regolamento. (Anche in questa situazione, se l’importatore o il distributore in questione è una microimpresa e il fornitore si trova all’interno dell’Unione Europea, il fabbricante ai fini della legge sarà il fornitore stesso).

Riassumendo, il Fabbricante (Manufacturer): Responsabile della Conformità

La figura del Fabbricante si concentra sulla progettazione e sulla sicurezza fisica e chimica dell’imballaggio prima della sua immissione sul mercato.

  • Chi è: È qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica fisicamente imballaggi o prodotti imballati. Tuttavia, la legge stabilisce che se un soggetto fa progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale (Brand Owner / Private Label), viene considerato a tutti gli effetti il Fabbricante.
  • La deroga per le microimprese: Se chi appone il proprio marchio è una microimpresa (<10 dipendenti e ≤2 milioni di € di fatturato/bilancio) e il suo fornitore si trova nello stesso Stato membro, la responsabilità e la qualifica di Fabbricante si trasferiscono in capo al fornitore.
  • Obblighi principali:
    • Garantire che l’imballaggio rispetti tutti i requisiti di sostenibilità degli articoli da 5 a 12 (assenza di PFAS, limiti sui metalli pesanti, riciclabilità, minimizzazione dello spazio vuoto, compostabilità ove richiesta).
    • Eseguire la procedura di valutazione della conformità.
    • Redigere e firmare la Dichiarazione di Conformità UE (DoC) e preparare la documentazione tecnica (fascicolo tecnico).
    • Conservare tale documentazione per 5 anni (per imballaggi monouso) o 10 anni (per imballaggi riutilizzabili) dall’immissione sul mercato.

Per ora ci fermiamo qui. Il regolamento PPWR prevede numerose altri obblighi e requisiti che saranno obbligatori con altre scadenze che vedremo in una seconda parte di questo contenuto.

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